L'avvocato Ernesto Licci, da Gallipoli si dichiara disponibile a difendere il signor Fabrizio Corona in caso di richiesta di rinvio a giudizio per il reato di evasione.
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martedì 22 gennaio 2013
lunedì 21 gennaio 2013
A TUTTI I DEBITORI, ANCHE VERSO LE BANCHE
Agli inviti ed alle diffide dei creditori, eventualmente, banche comprese, non rispondete con le opposizioni in sede civile, bensì con le denunce per estorsione, se le somme pretese non sono giustificate da valide pattuizion, come da sentenza n° 48733 del 17 dicembre 2012 della Seconda Szione Penale della Suprema Corte di Cassazione
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mercoledì 14 ottobre 2009
USURA-ESTORSIONE-FALSO IN CAMBIALE
Signori titolari di conti correnti bancari, state attenti ai vostri estratti conti, perché la Legge,all'art.644 comma 4 ,del c.p.espressamente ha sancito che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,escluse quelle per imposte e tasse,collegate alla erogazione del credito.
In altre parole,moltissimi sono i casi in cui si verifica che l'ammontare degli interessi,sommato all'importo delle commissioni,del massimo scoperto e delle spese non dovute,dà,come risultato finale,un saggio di interessi che,a secondo dei casi,può raggiungere cifre da capogiro,che talvolta superano il tasso del 200 per cento annuo,quindi interessi usurari per cui la Banca o la persona fisica incorre nel reato di usura,punibile da 2 a 10 anni di reclusione,aumentati,in alcuni casi,spessissimo ricorrenti,da un terzo alla metà,oltre alla pena pecuniaria.
A seguito di denunzia-querela,proposta dai signori Barile - Nigro - Cardone,da San Martino di Laureana Cilento ( SA ),assistiti dall'Avv.Ernesto Licci,da Gallipoli (LE),il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania,Dott.Renato Martuscelli,sostituto,dopo scrupolosi accertamenti documentali, in data 29 settembre 2009, ha formulato avviso conclusioni indagini ( 415 Bis,370 e 375 c.p.p.), nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena,come rappresentata,all'epoca dei fatti, dai suoi massimi esponenti,oggi indagati,per il delitto di cui agli artt.81 cpv,61 n.7,110 e 644 cp,c.1,3 e 5 n.1,3 e 4 ( USURA CON LE AGGRAVANTI ) e per il delitto di cui agli artt.56 e 629 c.1,c.p. ( tentata estorsione).
Anche al preposto di allora,presso la filiale di Agropoli, il Pubblico Ministero ha disposto la notifica del medesimo avviso di conclusioni di indagini,per il delitto di cui agli artt.81 cpv,61 n.7 e 629 c.1 c.p.,oltre che per l'art.485 e 491 c.p. ( estorsione,falso in scrittura privata e falson in cambiale ).
E' ovvio che tutti gli indagati,in numero di OTTO,vanno considerati innocenti fino a sentenza definitiva.
In altre parole,moltissimi sono i casi in cui si verifica che l'ammontare degli interessi,sommato all'importo delle commissioni,del massimo scoperto e delle spese non dovute,dà,come risultato finale,un saggio di interessi che,a secondo dei casi,può raggiungere cifre da capogiro,che talvolta superano il tasso del 200 per cento annuo,quindi interessi usurari per cui la Banca o la persona fisica incorre nel reato di usura,punibile da 2 a 10 anni di reclusione,aumentati,in alcuni casi,spessissimo ricorrenti,da un terzo alla metà,oltre alla pena pecuniaria.
A seguito di denunzia-querela,proposta dai signori Barile - Nigro - Cardone,da San Martino di Laureana Cilento ( SA ),assistiti dall'Avv.Ernesto Licci,da Gallipoli (LE),il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania,Dott.Renato Martuscelli,sostituto,dopo scrupolosi accertamenti documentali, in data 29 settembre 2009, ha formulato avviso conclusioni indagini ( 415 Bis,370 e 375 c.p.p.), nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena,come rappresentata,all'epoca dei fatti, dai suoi massimi esponenti,oggi indagati,per il delitto di cui agli artt.81 cpv,61 n.7,110 e 644 cp,c.1,3 e 5 n.1,3 e 4 ( USURA CON LE AGGRAVANTI ) e per il delitto di cui agli artt.56 e 629 c.1,c.p. ( tentata estorsione).
Anche al preposto di allora,presso la filiale di Agropoli, il Pubblico Ministero ha disposto la notifica del medesimo avviso di conclusioni di indagini,per il delitto di cui agli artt.81 cpv,61 n.7 e 629 c.1 c.p.,oltre che per l'art.485 e 491 c.p. ( estorsione,falso in scrittura privata e falson in cambiale ).
E' ovvio che tutti gli indagati,in numero di OTTO,vanno considerati innocenti fino a sentenza definitiva.
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